Sarà dibattuta il 12 marzo prossimo davanti al Tar di Catania la vicenda che vede contrapposti un proprietario terriero ed il comune di Gioiosa Marea per la realizzazione della strada comunale di congiunzione tra la strada statale 113 e la strada provinciale di Galbato.
Così hanno deciso con loro ordinanza i giudici della prima sezione del Tar di Catania, in attesa dei chiarimenti che dovranno pervenire dal commissario ad acta in merito alla mancata esecuzione della sentenza di cui si dirà ora, su due privati, rappresentati dall’avvocato Giovanni Marchese, proprietari di un appezzamento di terreno in località Marotta di Gioiosa Marea.
Nel corso della realizzazione da parte del comune della strada di congiunzione tra la SS 113 e la strada provinciale Galbato, parte del loro terreno sarebbe stato occupato senza la preventiva adozione degli atti amministrativi necessari. Sarebbero stati realizzati anche sbancamenti che avrebbero alterato l’originario assetto orografico dell’interno fondo ed un’altra parte sarebbe rimasta interclusa ed inutilizzabile.
L’opera fu successivamente completata ed il fondo irreversibilmente trasformato, senza che sia stato mai adottato alcun decreto di espropriazione, nè corrisposta, a titolo provvisorio o definitivo, alcuna indennità per l’occupazione o per la espropriazione del fondo.
Queste circostanze furono contestate all’amministrazione comunale nel luglio 1996 e dicembre 1997 e da qui fu instaurato un giudizio davanti al Tribunale di Patti, che nel 2002 dichiarò il difetto di giurisdizione, rinviando tutto al Tar.
Già con una prima sentenza, nel 2020, il Tar ha accolto in parte il ricorso, ritenendo che è illecita la perdurante detenzione dell’immobile da parte del comune, iniziata con l’immissione in possesso effettuata il 29 gennaio 1990, non essendo stato emanato decreto di esproprio alla data di proposizione del ricorso.
A questo punto il comune deve restituire il bene, previa riduzione in pristino o acquisirlo, fatta salva, tuttavia, la possibilità delle parti di poter definire ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene da parte dell’amministrazione. Nel caso di restituzione del bene, l’amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l’occupazione illegittima. In caso di adozione di decreto di acquisizione, il comune dovrà procedere al frazionamento e alla trascrizione e pagare un indennizzo ed un risarcimento.
In merito alla mancata esecuzione di questa sentenza e alla luce delle comunicazioni del commissario ad acta, si proseguirà il 12 marzo davanti al Tar.