martedì, Gennaio 14, 2025

Barcellona PG: spese di progettazione rideterminate, ma il comune dovrà pagare le spese di giudizio

barcellona

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha rettificato la determinazione di aggiudicazione della gara, riguardo agli importi della progettazione esecutiva; da qui la cessazione della materia del contendere, ma il comune dovrà pagare le spese del giudizio. Così i giudici della prima sezione del Tar di Catania. Il ricorso è stato presentato da una società, rappresentata dall’avvocato Alessandra Processo contro il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dall’avvocato Giovanna Mazzù e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze. La società aveva chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione del dirigente comunale del settore lavori pubblici e gare del 21 ottobre 2024, nella parte in cui, pur disponendo l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento e stabilizzazione della scarpata Acquaficara, aveva sottoposto a ribasso anche gli oneri di progettazione esecutiva, rideterminando il valore complessivo dell’appalto. Aveva chiesto inoltre ai giudici di obbligare Palazzo Longano a disporre l’aggiudicazione dei lavori secondo la proposta della centrale unica di committenza.

Il ricorso è stato presentato il 19 novembre 2024 e riguarda una gara con affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori; il comune aveva si disposto l’aggiudicazione, modificando però l’importo del contratto e sottoponendo a ribasso anche gli oneri di progettazione tecnica. Costituitosi in giudizio il comune di Barcellona Pozzo Gotto, è stato comunicato l’intendimento di procedere alla rettifica del provvedimento di aggiudicazione, secondo quanto richiesto dalla società ricorrente, per cui ha chiesto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Invece il difensore della società ricorrente ha chiesto si che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma con condanna alle spese a carico del comune.

I giudici, visto quanto prodotto dal comune, hanno disposto la cessazione della materia del contendere, ma le spese di lite sono a carico del comune, tenuto conto che la determinazione impugnata, nella parte contestata dalla società ricorrente, era frutto di una non consentita disapplicazione della deroga e della non consentita modifica dell’offerta da parte della stazione appaltante.

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