mercoledì, Gennaio 22, 2025

Patti: udienza sull’appalto dei lavori di potenziamento dell’acquedotto esterno, le decisioni del Tar di Catania

Palermo

Il comune di Patti non dovrà pagare oltre 44 mila euro a titolo di compensazione per il cosiddetto “caro materiale” e rata di saldo nell’ambito dell’appalto dei lavori di potenziamento dell’acquedotto esterno. Così hanno deciso i giudici della quinta sezione del Tar di Catania.

Il ricorso era stato presentato dalla “Edilmesam srl”, impresa aggiudicataria dei lavori, rappresentata dall’avvocato Luigi Bambaci contro il comune di Patti, rappresentato dall’avvocato Paolo Vermiglio.

Dopo che il tribunale di Patti si era dichiarato incompetente a dibattere su questa vicenda, il fascicolo è stato prospettato al Tar di Catania chiedendo la condanna del comune di Patti al pagamento della somma in contestazione, a titolo sia di compensazione per “caro materiale”, sia di pagamento dei compensi contrattuali originariamente pattuiti.

La vicenda risale al 16 luglio 2007, quando il comune di Patti affidò i lavori di potenziamento dell’acquedotto esterno di Patti e frazioni I lotto – perizia di variante – opere di completamento funzionale, per l’importo di oltre 1.600.000,00 euro ad un’impresa, alla quale, nel corso dello svolgimento del contratto, era subentrata quella oggi ricorrente.

Il 25 maggio 2009 presentò richiesta di pagamento sul caro materiale per oltre 22 mila euro e poi con altre istanze nel 2015, 2016 e 2017, diffidò il comune al pagamento dell’ultima rata di saldo e del caro materiale di cui aveva anche aggiornato il conteggio, ma senza ottenere riscontro.

Costituitosi in giudizio, il comune di Patti eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il Tar ha disposto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, poiché l’impresa ricorrente avrebbe dovuto esercitare tempestivamente l’azione avverso il silenzio del comune.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione, in relazione alla domanda di condanna al pagamento del saldo dei corrispettivi contrattuali per l’esecuzione dell’appalto e infine per la rimanente parte inammissibile non essendo stata adottata tempestivamente l’azione contro il silenzio dell’amministrazione.

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