giovedì, Febbraio 20, 2025

Contraddittorio medici pediatri e Asp di Messina, dal Tar al giudice ordinario

asp 5 messina

Dovranno rivolgersi al giudice ordinario nove medici pediatri inseriti in una graduatoria dell’Asp di Messina, in attesa di incarico di libera scelta in regime di convenzione o già titolari di incarichi di libera scelta in attesa di trasferimento perché lontani dalla propria residenza. I giudici della quarta sezione del Tar di Catania hanno disposto il difetto di giurisdizione, dichiarando pertanto inammissibile il loro ricorso.

I medici, rappresentati dall’avvocato Giovanni Maria Saitta, si sono opposti all’Assessorato Regionale della Salute e all’Asp di Messina, rappresentata dall’avvocato Antonio Lo Bianco, presentando ricorso anche nei confronti di sei medici pediatri, rappresentati dall’avvocato Letterio Donato.

Avevano chiesto l’annullamento di una deliberazione dell’Asp del 23 aprile 2024, che venisse dichiarato illegittimo il silenzio sul loro atto di diffida del 20 aprile 2024 e l’accertamento del diritto all’attribuzione e/o all’assegnazione delle sedi dei pediatri titolari di incarichi di libera scelta in regime di convenzione secondo la graduatoria prevista dall’accordo collettivo nazionale.

Con diffide del 18 settembre 2023 e del 20 aprile 2024, i ricorrenti avevano chiesto all’Assessorato Regionale della Salute e all’Asp di Messina di conoscere le modalità con cui s’intendesse procedere all’assegnazione delle sedi dei pediatri titolari di incarichi di libera scelta in regime di convenzione già esistenti, libere per effetto di pensionamenti e/o di cessazione degli attuali incaricati.

L’Asp, senza dare riscontro a queste richieste, adottò alcune delibere, consentendo accordi personali tra professionisti rimessi alla totale discrezionalità di quelli uscenti. Da qui la contestazione dei medici pediatri che hanno considerato illegittime le deliberazioni dell’Asp.

L’azienda, dal canto suo, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice e per carenza d’interesse dei ricorrenti, deducendone l’infondatezza nel merito. Si è costituito in giudizio anche l’Assessorato Regionale della Salute, insistendo per il rigetto del ricorso.

Per il Tar il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, perché i medici ricorrenti mirano ad ottenere l’accertamento di un diritto, quindi la causa depone per la giurisdizione del giudice ordinario.

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