Non ricorrono gravità e urgenza necessarie per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Così il Consiglio di Giustizia Amministrativa con propria ordinanza sull’appello proposto dalla cooperativa “L’Arca Onlus”, rappresentata dall’avvocato Stefano Scimeca contro il comune di Mistretta, rappresentato dall’avvocato Paolo Starvaggi e nei confronti della cooperativa “Amanthea a r.l.”, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja.
Oggetto della controversia il contratto del servizio dell’asilo comunale e del servizio pomeridiano con annessa mensa. Il comune di Mistretta, nel settembre dello scorso anno, aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio, per la durata di un anno e per un importo totale di oltre 134 mila euro.
All’esito della valutazione delle offerte, la cooperativa “L’Arca onlus” era stata indicata come prima in graduatoria e seconda la “Amanthea”. Quest’ultima formulò alcune contestazioni al comune, che aveva proceduto all’annullamento in autotutela e dopo aver acquisito un parere legale, ritenne di aver agito correttamente e affidò il servizio alla cooperativa “L’Arca onlus”.
Da qui il ricorso al Tar di Catania, che annullò le determine dirigenziali del comune di Mistretta, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato con la cooperativa “L’Arca onlus” e decretando il subentro della “Amanthea”, con condanna alle spese di lite per il comune.
La vicenda ora è proseguita al Cga che non ha accolto la richiesta di sospensiva sulla sentenza del Tar per evidente difetto di periculum in mora, non ricorrendo gravità e urgenza necessaria per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e cioè l’appalto di servizi che è compatibile, comunque, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con la possibilità di subentro della ricorrente.