lunedì, Aprile 28, 2025

Mistretta: il Tar ha ordinato il subentro della cooperativa “Amanthea” nel servizio di asilo comunale

Comune Mistretta

Ora che a maggior ragione, il Cga non ha dato la sospensiva degli effetti della sentenza del Tar di Catania, non ci sono ostacoli perché il comune di Mistretta non debba procedere al subentro della cooperativa “Amanthea” nel servizio di asilo comunale e servizio pomeridiano con annessa mensa per 20 bambini.

Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, che hanno accolto il ricorso proposto dalla cooperativa, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja. Il ricorso è rivolto contro il comune di Mistretta e nei confronti della cooperativa “L’Arca – Onlus”, per dare esecuzione alla sentenza del 30 dicembre 2024 del Tar di Catania.

Nel verdetto del dicembre 2024, a seguito dell’annullamento degli atti impugnati, il Tar aveva disposto l’inefficacia del contratto stipulato con Arca onlus ed il subentro di Amanthea entro il termine del 5 gennaio scorso. Tre giorni prima, il 2 gennaio, Arca Onlus presentò appello al Cga chiedendo l’annullamento o la riforma della sentenza del Tar e la camera di consiglio fu fissata per il 19 febbraio successivo.

Nel frattempo Amanthea chiese di dare esecuzione comunque alla sentenza del Tar e dunque di subentrare nell’appalto, ma il comune di Mistretta non fece nulla, nemmeno quando il Cga, in data 25 febbraio 2025, respinse la richiesta di sospensiva. Per il Tar, a maggior ragione adesso che il Cga non ha dato la sospensiva, il comune di Mistretta deve procedere al subentro.

Ma si sarebbe comunque potuto procedere già prima che si pronunciasse il Cga, visto che Amanthea aveva diffidato il comune montano già il 7 gennaio. Alla luce di tutto questo, il comune ora deve dare esecuzione alla sentenza del Tar e assicurare il subentro di Amanthea entro il termine di 5 giorni.

Il Tar, che ha però rigettato la richiesta di risarcimento del danno proposta da Amanthea, ha nominato il segretario generale del comune di Mistretta quale commissario ad acta, perché, nel caso il comune sia inadempiente, provveda entro il termine di ulteriori 10 giorni dallo scadere del termine, al subentro.

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