Il comune di Saponara deva dare esecuzione alla sentenza del Tar di Catania del 13 giugno 2024. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione, nominando, nel caso di ulteriore inadempienza, quale commissario ad acta, il segretario comunale di Saponara.
Con il precedente verdetto era stato deciso che il comune doveva restituire i terreni impegnati per i lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque ingresso di Saponara Centro zona Madonnina e risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima; o in alternativa acquisire gli immobili, sanando la procedura di esproprio oppure procedere ad un accordo negoziale con il titolare del terreno.
Il Tar ha accolto il ricorso del titolare di un terreno privato, rappresentato dagli avvocati Benedetto ed Emanuela Calpona, oppostisi al comune di Saponara, rappresentato dall’avvocato Gaetano Mercadante.
La vicenda risale al luglio 2015 con l’approvazione della delibera da parte del comune di Saponara, riguardo al progetto in contraddittorio. Con ordinanza dell’aprile 2017 fu disposta l’occupazione di una superficie pari a 4.450 metri quadrati.
Nel mese successivo avvenne l’immissione in possesso, prevedendo che il decreto di esproprio sarebbe decorso entro i 5 anni dal provvedimento di pubblica utilità, decreto che non risulta esser mai stato emanato. Ecco perché il proprietario del terreno citò in giudizio il comune, per ottenere la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e il risarcimento dei danni.
Accertata l’occupazione del fondo nella sua interezza, dove furono realizzate opere di ingegneria idraulica ed un canale in cemento ed opere connesse nell’ambito di lavori di sistemazione idraulico-forestale, raccolta e regimentazione delle acque ingresso di Saponara Centro Zona Madonnina, al comune ora spetta di restituire l’area, riportandola alle sue origini e procedendo anche al risarcimento del danno, oppure acquisirla o procedere ad un accordo.
Nel caso il comune decida di acquisire il terreno, l’entità dell’indennizzo dovrà essere stabilita dal giudice ordinario. Queste le alternative dispose dal Tar, che ora sono state ribadite nuovamente nel nuovo giudizio.