“Atteso che il potere di regolamentare gli interventi e le misure di contenimento che incidono su diritti anche di rango costituzionale compete al Governo Centrale e che il DPCM ha espressamente previsto che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni ex art. 10 del DPCM del 26 aprile 2020 non possono comunque impedire il rientro presso i predetti luoghi, ma – tutt’al più – limitare i diritti fondamentali dei cittadini solo a seguito del rientro stesso.
Pertanto, in tale contesto normativo, l’ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Siciliana (in cui si legge che le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione restano invariate, di fatto blindando la Sicilia fino al 17 maggio, ndr), oltre ad esorbitare dal potere provvedimentale a lui attribuito, lede chiaramente diritti costituzionalmente sanciti invadendo, per diversi aspetti, settori che la Costituzione assegna alla potestà legislativa statale esclusiva”.
A scrivere sono gli avvocati orlandini Gianfranco Passalacqua e Luigi Pirrotti, che difendono il diritto di tanti siciliani, che in molti casi si trovano in situazioni di difficoltà, di fare rientro in Sicilia.
«Spiace soprattutto assistere non solo ad un imbarbarimento del diritto – sostengono gli avvocati –, ma allo smarrimento di quei valori di solidarietà e di accoglienza che sono propri della civiltà e del popolo siciliano, tanto più grave se si considera che la quasi totalità dei “discriminati” è composta da giovani che onorano la propria terra».
Il DPCM del 26 aprile del Presidente Conte, che entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi, ha infatti espressamente consentito il ritorno al domicilio, abitazione o residenza.
La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito, con faq resa nella giornata di ieri, che “il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse”.
Ma l’Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di fatto vieta il rientro in Sicilia di cittadini residenti, domiciliati o abitanti che si trovano, per motivi di studio o lavoro, fuori dalla regione.
Così i due avvocati, che lavorano rispettivamente a Roma e Milano, hanno trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ed al governatore siciliano Musumeci un atto di diffida contro l’Ordinanza n. 18, ritenendola un provvedimento illegittimo.
«L’Ordinanza di Musumeci – chiariscono i legali – è un provvedimento illegittimo, perché in contrasto con l’atto assunto a livello nazionale (sul quale pure si addensano rilievi di legittimità), ma anche contraddittorio ed irragionevole, dato che da una parte consente il rientro, prevedendo misure assai invasive di precauzione (quarantena), e dall’altro di fatto lo vieta, dato che inibisce l’attraversamento dello stretto di Messina e l’approdo nei porti siciliani di soggetti che pure ne avrebbero diritto».
Questi gli articoli della Costituzione che l’ordinanza regionale vìola chiaramente, secondo gli avvocati orlandini:
- 3 della Costituzione, poiché introduce un’irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che hanno necessità di attraversare lo Stretto al fine di rientrare presso il proprio domicilio, residenza e abitazione, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale. Si rileva, al riguardo, infatti, che la quasi totalità delle Regioni non pone impedimento alcuno al rientro sul proprio territorio regionale;
- 16 della Costituzione, nella misura in cui, come già anticipato, pone limitazioni di un diritto, quello della libera circolazione dei cittadini, garantito da riserva di legge di natura rinforzata;
- 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, in quanto lo Stato, e non la Regione, ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”;
- 117, comma 2, lett. q) della Costituzione, in quanto lo Stato, e non la Regione, ha legislazione esclusiva nelle materie statali dell’ordine e della sicurezza pubblica e della profilassi internazionale;
- 120 della Costituzione, in quanto la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.
Come chiarito anche dal Consiglio di Stato, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza. La competenza autonoma riconosciuta alle Regioni può ricorrere solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso; e non è questo il caso, perché è risaputo che in Sicilia si registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale.
Nelle conclusioni dell’atto “si invitano e diffidano il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, e le loro articolazioni, ad adottare i provvedimenti che sanino le sopra riportate e patenti illegittimità, in considerazione della contraddittorietà ed irragionevolezza interne all’ordinanza in oggetto (artt. 11 e 16) al fine di garantire a tutti i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett a) ultimo periodo, con le sole limitazioni compatibili di cui all’art. 11 dell’evocata ordinanza, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli odierni scriventi si riservano di agire, anche per il risarcimento del danno, in ogni opportuna sede giudiziale (civile, amministrativa, penale ed erariale)”.