venerdì, Novembre 22, 2024

Palestre e piscine, dal Governo protocollo con norme più stringenti per evitare la chiusura

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Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha reso noto che il Dipartimento per lo Sport ha emanato il nuovo Protocollo (Clicca Qui) attuativo delle ‘Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’, che aggiorna quelle dello scorso 19 maggio, e che introduce norme più stringenti di quanto previsto finora sia per i gestori delle palestre, delle piscine e degli impianti che per gli sportivi in generale.

Uso più rigoroso delle mascherine, app di prenotazione obbligatoria ai corsi e multe per chi trasgredisce: queste sono alcune delle misure previste dal Ministero. Ma andiamo con ordine.

Mascherine

Il documento specifica come sia “obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori siano dotati di mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso”. I bambini , inoltre, “devono essere accompagnati da non più di un familiare”. È altresì obbligatorio “indossare la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione di allenamento all’altra”. Infine resta obbligatorio “indossare sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito”.

Misurazione della temperatura

Diventa a tutti gli effetti “obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 C”. Come per i ristoranti, anche i gestori di palestre, piscine e impianti dovranno “predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno delle varie strutture sportive”.

App di prenotazione

Una parte importante all’interno del nuovo protocollo è riservato alle modalità di prenotazione. “In ogni caso e’ obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano la possibilità di tracciare l’accesso alle strutture, per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, di coloro che partecipano alle attività sportive proposte”

Il documento però poco dopo mette in evidenza una distinzione di comportamento tra le strutture che hanno una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea e strutture che possono accoglierne di più. Le prime “sono esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l’obbligo di prenotazione della lezione in anticipo e registrazione su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.. Al fine di evitare spostamenti inutili e assembramenti in attesa, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi e conseguentemente vietare l’ingresso di ulteriori clienti una volta raggiunto il numero massimo”. Le seconde invece dovranno “dotarsi di strumenti di prenotazione o di evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento per permettere ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto della regola.”

Distanziamento

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura “deve risultare dalla considerazione di 12 metri quadrati per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5 mq per partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta. Per quanto riguarda le attività svolte all’interno di piscine natatorie, va garantito uno spazio minimo di 7 mq per persona presente. Per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020”. Resta obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt con una valutazione più elastica “durante l’attività fisica” con l’obbligo di tenere “una distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt”.

Accesso agli spogliatoi

Il gestore del sito potrà inoltre “disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio”. Diventa inoltre obbligatorio “mettere a disposizione almeno 1 dispenser di gel disinfettante ogni 300 metri quadrati considerando esclusivamente le aree in cui si svolge l’attività fisica e motoria” e “mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso e transito”.

Regole per le piscine

Nel nuovo protocollo è stato aggiunto un capitolato specifico per le piscine che a maggio invece erano considerate allo stesso livello di palestre e altri luoghi dedicati alle attività sportive. Si tratta di misure che “si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attivita’ natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale”.

I gestori dovranno, ad esempio, “prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita” ma anche “prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione”. Bisognerà poi “organizzare gli spazi e le attivita’ nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro” e “dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani”.

Sarà necessario inoltre prevedere “una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente”. La densità di affollamento in vasca deve essere calcolata “con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto”.

Sanzioni

Rispetto a maggio sono aumentate le obbligatorietà da seguire. Questo comporta anche l’attuazione di sanzioni pecuniarie. “Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti del Dpcm del 13 ottobre 2020, ovvero l’inottemperanza all’obbligo, “durante l’attivita’ sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento, è punibile con una sanzione in misura dirotta di 280,00 o 560,00 in caso di recidiva”.

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