L’elezione dell’ingegnere Angelo Sottile a presidente del consorzio Asi di Messina era legittima, perché è stata garantita dal quorum costitutivo previsto per l’avvio della seduta.
Per questo motivo la prima sezione del Tar di Catania ha accolto il ricorso del professionista di Terme Vigliatore, oggi capogruppo dell’opposizione nel centro delle terme, rappresentato dall’avvocato Mario Caldarera, presentato contro l’assessorato regionale all’industria. Aveva chiesto l’annullamento del decreto 676 del 14 giugno 2001 con cui la Regione dichiarò nulla l’elezione a presidente del consorzio Asi di Messina. L’elezione avvenne il 24 maggio 1999; con successivo decreto del 19 giugno 2001 la Regione nominò commissario ad acta del consorzio Giorgio Castellana con il compito di convocare il consiglio generale per l’elezione del presidente. Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva e l’udienza di merito è andata in decisione il 14 settembre scorso. Evidenziando come il ricorso sia fondato, il Tar evidenzia il quorum previsto per l’avvio della seduta e per la successiva votazione. C’è il quorum costitutivo o strutturale che indica il numero dei componenti che devono essere presenti perché il collegio sia legittimamente costituito e che incide sulla validità della seduta; c’è poi il quorum funzionale che indica il numero dei presenti che devono votare.
Nel caso in oggetto, prosegue la sentenza del Tar, si da atto che erano presenti sessantasette consiglieri su novanta; la seduta fu dichiarata valida e da qui si è insediato il nuovo consiglio generale dell’Asi. Alla votazione parteciparono invece cinquantasei su sessantasette. Una volta certificato il quorum strutturale, l’elezione di Sottile alla carica di presidente dell’Asi è stata approvata con il quorum deliberativo di quarantasette componenti. Il ricorso è stata ritenuto fondato ed è stato accolto ed il caso è chiuso. Il Tar infine ha condannato l’assessorato regionale all’industria a pagare le spese di giudizio per 2000 mila euro.