Difetto di giurisdizione. Così ha deciso la terza sezione del Tar di Catania sul ricorso proposto dal comune di San Filippo del Mela contro l’assessorato regionale al lavoro.
L’ente locale, rappresentato dall’avvocato Guido Barbaro, aveva chiesto l’annullamento del decreto 520 dell’1 agosto 2008, con il quale è stato disposto il recupero di 49 mila euro a saldo della gestione del cantiere istituito con decreto assessoriale 2017 del 12 dicembre 1989. Il cantiere è stato riferito ai lavori di sistemazione della strada comunale esterna “San Nicolò I stralcio” ed il progetto ottenne un finanziamento di circa 55 mila euro.
Con un successivo decreto regionale la spesa autorizzata fu ridotta del 10% per un finanziamento che si aggirava sui 48 mila euro. Nel 2008, dopo oltre 15 anni durante i quali l’assessorato non ha assunto alcuna iniziativa, si avviò il procedimento e fu trasmessa la nota per recuperare le somme.
Il comune ha impugnato il decreto, evidenziando come alla data del 21 settembre 1993 il riscontro contabile risultasse oramai definito, l’importo del finanziamento già definitivamente assegnato, ribadendo che le risorse, in assenza di spese irregolari, fossero state tutte utilizzate. Il comune ha eccepito anche l’intervenuta prescrizione del credito.
Il ricorso è stato però giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle sezioni unite della Corte di Cassazione sia dal Consiglio di Stato. I giudici hanno osservato come il recupero degli importi erogati in questo caso sia stato determinato dall’avvenuta realizzazione dei lavori in difformità rispetto al progetto approvato e dalla incompletezza della documentazione per verificare l’esatta rispondenza delle attività secondo la finalità cui l’erogazione era stata preordinata, con conseguente non collaudabilità dei lavori ed esito negativo del collaudo. Ecco perché dovrà intervenire il giudice ordinario.