E’ stato annullato il provvedimento con il quale il comune di Pettineo ha azzerato la determina a contrarre e tutti gli atti successivi relativi ai lavori di adeguamento e ampliamento del locale campo sportivo; l’intervento è stato finanziato dal fondo istituito dal Governo “Sport e Periferie”.
Sono stati i giudici della terza sezione del Tar di Catania ad accogliere il ricorso di un’impresa, rappresentata dall’avvocato Gianluca Nigrelli. Risale al 12 marzo scorso la determina con la quale il comune montano ha azzerato tutti gli atti della gara d’appalto. Risultò prima classificata un’altra impresa, ma non fu adottato il successivo provvedimento di aggiudicazione.
Nelle more della definizione della procedura, la Corte Costituzionale, con la sentenza 16/2021, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo di legge sulla determinazione della soglia di anomalia. A quel punto l’assessorato regionale infrastrutture e mobilità dispose che nelle procedure di gara in cui fosse già intervenuta la proposta di aggiudicazione, questa si sarebbe dovuta revocare, formulando conseguentemente una nuova proposta di aggiudicazione.
A quel punto proprio l’impresa ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria; il comune invece preferì annullare la gara, procedendo all’indizione di una nuovo appalto. Per il Tar, il comune di Pettineo, così come indicato dalla Regione, avrebbe dovuto individuare nuovamente la soglia di anomalia in applicazione della normativa nazionale. Non c’era motivo di azzerare tutto.
Da qui il ricorso è stato accolto e sono stati pertanto annullati tutti i provvedimenti con cui il comune aveva azzerato la gara. Il comune è stato condannato anche a pagare le spese di giudizio.