Dovrà essere il Tar del Lazio e non il Tar di Catania a decidere sulla controversia avviata dal comune di Gualtieri Sicaminò, rappresentato dall’avvocato Carmela La Maestra, contro l’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar etneo.
Il comune ha chiesto l’annullamento del decreto regionale con il quale è stato nominato un commissario ad acta per il versamento delle quote dovute in favore dell’AtoMe2 e della diffida ad adempiere inviata dallo stesso assessorato il 12 settembre 2012. L’iniziativa del comune scaturisce dal fatto che la legge non attribuisce alcun potere sostitutivo alla Regione per il recupero di somme dovute dai comuni. La Regione potrebbe eventualmente procedere solo alla trattenuta diretta sul fondo delle autonomie locali, ma in ogni caso non era competente ad agire, perché vi era lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, status da superare con la nomina del Presidente della Regione a commissario delegato per il superamento dell’emergenza.
Il Tar di Catania ha dichiarato la propria incompetenza, perché la legge stabilisce che appartengono alla competenza funzionale del Tar del Lazio, sede di Roma, le controversie su ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza, quale è stata quella dello smaltimento dei rifiuti urbani.