Anche i 129 mila euro stanziati dalla Regione per il completamento dei lavori per la realizzazione di una elisuperficie in contrada Sciara di Tortorici, sono confluite, in assenza di uno specifico vincolo di destinazione, nella massa attiva dei mezzi finanziari per il risanamento.
Con queste premesse il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato la sentenza del Tar di Catania e ha respinto l’appello proposto dal comune montano, rappresentato dall’avvocato Maria Angela Caputo, contro l’Organo straordinario di liquidazione. Il comune aveva chiesto l’annullamento del verbale di deliberazione 12 dell’8 marzo 2018 della commissione straordinaria di liquidazione sull’accertamento della somma a carico del comune necessaria per il completamento dell’intervento.
Era stata la protezione civile regionale a seguito dei gravi dissesti idrogeologici del 2010 nel territorio della provincia di Messina, ad approvare in linea amministrativa la realizzazione di una elisuperficie in contrada Sciara per un importo totale di 700 mila euro; fu finanziata la somma di 170 mila euro con l’ulteriore previsione di spesa per la realizzazione dell’elisuperficie quantificata in 530 mila euro: 330 mila a carico del fondo di protezione civile e 200 mila a carico del bilancio del comune di Tortorici.
Stipulato il contratto con l’impresa “An.Ca.Ma srl” per oltre 556 mila euro, nel 2015 fu approvata una perizia di variante e suppletiva con un maggiore importo di 129 mila euro a carico del bilancio comunale.
Nel 2016 fu dichiarato il dissesto dell’Ente e, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° gennaio 2017, fu nominata la commissione straordinaria di liquidazione; il comune di Tortorici, con nota del 1° marzo 2018, richiese alla commissione straordinaria di liquidazione di attivare la disponibilità delle somme per dare corso alla realizzazione dei lavori previsti nella richiamata perizia di variante, evidenziando che il trasferimento regionale risultava già impegnato come fonte di co-finanziamento dell’opera.
Per il comune quelle risorse si sarebbero dovute svincolare dal capitale finanziario destinato alla liquidazione dei debiti e riassegnate al comune. Di diverso avviso prima il Tar di Catania e ora anche il Cga, per i quali quelle somme non era affette da alcun vincolo di destinazione.