Ricorso accolto e condanna alle spese per il comune di Torrenova. Questa, in sintesi, la sentenza emessa dai giudici della seconda sezione del Tar di Catania, sul ricorso presentato da un privato, rappresentato dall’avvocato Francesco Cacciola.
E’ stato chiesto che il comune di Torrenova dovesse essere condannato al risarcimento del danno derivante dalla servitù illegittimamente imposta su un fondo privato a seguito della realizzazione dei lavori di completamento della rete fognaria.
Risale al 1996 il provvedimento con cui la giunta comunale di Torrenova approvò il progetto di realizzazione dei lavori, dichiarando l’opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente. Con ordinanza del 1999 si dispose l’occupazione temporanea e d’urgenza degli immobili, fissando la durata dell’occupazione in cinque anni, decorrenti dall’anno 2000.
L’anno successivo fu determinata l’indennità definitiva di espropriazione di servitù dei terreni occupati, con l’invito a ciascun proprietario interessato a comunicare per iscritto, entro il termine di 30 giorni, l’accettazione della indennità definitiva e l’intenzione di convenire la cessione volontaria dell’immobile occupato.
Il proprietario non comunicò l’accettazione dell’indennità definitiva offerta per il terreno occupato pari a 22 milioni di lire, né manifestò l’intenzione di convenire la cessione volontaria del terreno stesso. Il comune di Torrenova, è scritto in sentenza, non ha poi provveduto a depositare la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, né a portare a compimento il procedimento ablatorio con l’adozione del formale provvedimento di esproprio.
Da qui il ricorso del privato, affinché il comune risarcisca il danno, da liquidarsi nella misura di oltre 66 mila euro o in una misura ritenuta adeguata. L’interramento della condotta avrebbe comportato l’occupazione di una superficie di terreno dell’estensione di 575 metri quadrati oltre che una diminuzione del valore dell’intero fondo.
Per i giudici il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il comune dovrà restituire il terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione oppure acquisirlo e risarcire comunque il danno. Per il resto il comune dovrà pagare le spese di lite.