Il comune di Novara di Sicilia dovrà acquisire o restituire due aree private del centro montano dove sono state realizzate due opere pubbliche; qualunque opzione decida di adottare dovrà risarcire il danno. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania sul ricorso presentato dal proprietario del fondo sito in contrada “Laritta” o “Piano Stretto” di Novara di Sicilia.
Con due ordinanze sindacali del 1992 e 1993 relative ai lavori di costruzione di una pista di equitazione e di potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto comunale, il comune occupò una porzione del fondo per 1760 metri quadrati.
Il proprietario, rappresentato dall’avvocato Vincenzina Colaci, lamentò che l’occupazione provocò notevoli danni al fondo ed il deprezzamento del terreno rimanente rendendo necessaria la realizzazione di una recinzione allo scopo di salvaguardare le porzioni di fondo rimaste in suo possesso.
Lo stravolgimento dei luoghi e lo spostamento di grandi quantità di terreno avrebbe, inoltre, determinato il rischio di frane e smottamenti nel periodo di pioggia. Il proprietario diffidò più volte il comune a risarcire il danno e a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità per l’occupazione del terreno, ma queste istanze restarono prive di riscontro.
Da qui il ricorso, contestando la illegittimità del procedimento ablatorio senza il definitivo atto di esproprio, chiedendo che il comune dovesse risarcire i danni subiti e a corrispondere le somme per il periodo di occupazione legittima ed illegittima.
Per i giudici è pacifica la mancanza del titolo in forza del quale il comune detiene oggi l’immobile, nonostante sia scaduto il termine della occupazione legittima con il decorso di cinque anni dall’immissione in possesso. I giudici hanno deciso di riqualificare la domanda risarcitoria, accogliendo il ricorso, per cui il comune dovrà decidere di restituire il terreno, previa riduzione in pristino e risarcire il danno per il periodo di illegittima occupazione oppure acquisirlo al patrimonio comunale e risarcendo comunque il danno.
In sintesi il Tar ha dichiarato in parte il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto il ricorso, condannando il comune di Novara di Sicilia al pagamento delle spese di giudizio.
Analoga decisione è stata adottata per il fondo di contrada “Cucco” o “Mandrigli” di proprietà di un privato rappresentato sempre dall’avvocato Vincenzina Colaci in cui si è proceduto ai lavori di realizzazione delle fognature acque bianche di Novara di Sicilia.