Sarà il giudice ordinario a decidere sulla questione collegata alla rideterminazione del piano del fabbisogno del personale 2022/2024 e della dotazione organica dell’Asp di Messina. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania sul ricorso prospettato da tre dipendenti a tempo indeterminato dell’Asp, rappresentati dall’avvocato Letterio Donato. Il ricorso è stato presentato contro l’azienda sanitaria, rappresentata dall’avvocato Giorgio Cangemi.
E’ stato chiesto l’annullamento della deliberazione del 31 maggio scorso, con la quale è stato aggiornato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025; si fa riferimento poi alla conclusione del procedimento avviato con deliberazione del 21 aprile 2023 per la ricognizione del personale precario dirigenziale e non dirigenziale sanitario e socio sanitario e amministrativo in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.
Risale al 13 dicembre 2022 la rideterminazione del piano del fabbisogno del personale 2022/2024 e della dotazione organica predisposta dall’Asp e visto il parere favorevole della giunta regionale, il 7 aprile scorso fu adottato.
Il 26 aprile successivo l’assessorato regionale della salute invitò le aziende sanitarie ad aggiornare i piani di fabbisogno del personale, in considerazione delle sopravvenute cessazioni di rapporti contrattuali, delle procedure di stabilizzazione in itinere nonché dei reclutamenti già perfezionatisi in applicazione delle stabilizzazioni.
Da qui il 31 maggio l’Asp ha proceduto all’aggiornamento del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025. Il 4 agosto l’assessorato invitò nuovamente le aziende a rimodulare i piani perchè emersero criticità dopo il confronto con le organizzazioni sindacali ed il nuovo piano fu trasmesso il 24 agosto scorso.
A questo punto tre dipendenti a tempo indeterminato dell’Asp hanno impugnato il piano, indicando tredici posti vacanti nel comparto della dirigenza amministrativa da coprire mediante accesso dall’esterno, per cui l’Asp avrebbe leso il loro diritto alla stabilizzazione quali precari in ruolo.
Costituitasi in giudizio l’Asp, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, deducendo per il resto l’infondatezza nel merito del ricorso. Il Tar ha accolto l’eccezione del legale dell’Asp e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Per i giudici i ricorrenti intendono evidenziare la violazione delle norme che riconoscerebbero il diritto alla loro stabilizzazione quali precari in ruolo, ma l’avviso dell’Asp si riferisce alla ricognizione del personale potenzialmente destinatario delle procedure di stabilizzazione e che soltanto all’esito della nuova ricognizione, si provvederà ad avviare i processi di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti richiesti.