venerdì, Settembre 20, 2024

Messina, ricorso Nursind, la vertenza va al giudice ordinario

Ospedale Papardo di Messina
Ospedale Papardo di Messina

Sarà il giudice ordinario e non quello amministrativo a dirimere la controversia avviata dal Nursind sede provinciale di Messina contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’azienda ospedaliera Papardo a proposito di benefici economici che erano stati riconosciuti ad alcuni dipendenti del servizio sanitario.

Il Nursind è stato rappresentato dall’avvocato Francesca Ferro, il ministero dall’Avvocatura dello Stato e l’azienda ospedaliera Papardo dall’avvocato Michele Giorgio. Questi i fatti.

L’organizzazione sindacale Nursind di Messina ha impugnato la deliberazione dell’1 aprile 2016, con cui sono state revocate precedenti deliberazioni del 2015 e del 2016 che avevano riconosciuto, a favore di alcuni dipendenti, il beneficio economico derivante dall’aver sostenuto il servizio di leva.

E’ stata inoltre impugnata la nota con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso parere negativo al quesito formulato dall’Asp di Trapani sul riconoscimento, ai fini economici, del servizio militare di leva al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanza e l’Azienda Ospedaliera Papardo si sono costituiti in giudizio e quest’ultima ha eccepito in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Con ordinanza del 25 luglio 2016, è stata rigettata l’istanza cautelare.

Nel 2022 la Nursind ha riassunto il giudizio. Per i giudici della quinta sezione del Tar di Catania, accogliendo l’eccezione del legale dell’azienda Papardo, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, perchè verte su un presunto diritto di credito e anche perchè gli atti con cui si dispone il recupero di somme non dovute per crediti retributivi si riferiscono alla gestione del rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Da qui il ricorso al giudice ordinario, su un argomento riferito alle controversie dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Tar.

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