Il comune di Gioiosa Marea dovrà dare esecuzione ad una sentenza emessa dal Tar di Catania nel 2020, relativa all’illegittima detenzione di un immobile privato sito in località Marotta collegato alla realizzazione da parte del comune della strada di congiunzione tra la statale 113 e la provinciale di Galbato. Il comune ha due opzioni: restituire l’immobile, previa riduzione in pristino e risarcire il danno o acquisirlo.
Il ricorso dei proprietari dell’immobile, rappresentati dall’avvocato Giovanni Marchese, risale al 2004. I proprietari hanno sostenuto che, nel corso della realizzazione da parte del comune della strada di congiunzione tra la statale 113 e la provinciale Galbato, parte del loro terreno sarebbe stato occupato senza la preventiva adozione degli atti amministrativi necessari.
L’opera sarebbe stata completata ed il fondo irreversibilmente trasformato, senza che sia stato mai adottato alcun decreto di espropriazione, nè corrisposta, a titolo provvisorio o definitivo, alcuna indennità per l’occupazione o per la espropriazione del fondo. Queste circostanze furono contestate al comune e poiché non si ebbe alcun riscontro, nel 1998, fu formalizzato un atto di citazione al tribunale di Patti che però si dichiarò incompetente.
Dai dati evidenziati nella sentenza si evince che l’occupazione del fondo risalirebbe al 27 marzo 1990 e sarebbe terminata l’1 agosto 1991. Al tribunale di Patti fu prospettato in avanti un altro giudizio civile che nel 2019 accertò la pubblica utilità dell’opera edificata sul fondo. Per il Tar il comune deve restituire l’immobile, previa riduzione in pristino e risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima o acquisire l’immobile fatta salva la possibilità di ulteriore modalità di acquisizione.
Per quel che riguarda invece le richieste per altre parti del terreno rispetto a quelle oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, qui il Tar ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Gli ultimi sviluppi sulla vicenda attengono al giudizio di ottemperanza; visto che il comune ha proseguito ad essere inadempiente, ora avrà 90 giorni di tempo per dare esecuzione alla sentenza; in caso di ulteriore inadempienza provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta individuato nel segretario generale del Comune di Patti.