E’ stata dichiarata inammissibile la domanda proposta da Sorgenia spa, per cui il comune di Torrenova non dovrà pagare oltre 219 mila euro a titolo di somministrazione di energia elettrica per il periodo che va dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Così ha deciso il giudice civile del tribunale di Patti Serena Andaloro.
Sorgenia, rappresentata dall’avvocato Roberto Staiti, con atto di citazione del 22 novembre 2019, aveva contestato al comune di Torrenova, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio, il mancato pagamento di 366 fatture. Nel novembre 2012, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; lo stesso tribunale, a seguito di opposizione del comune di Torrenova, revocò il decreto ingiuntivo e accolto la domanda di arricchimento presentata in subordine da Sorgenia. Il comune presentò appello e nel 2017 la Corte di Appello di Milano dichiarò inammissibile la domanda proposta da Sorgenia.
Al tribunale di Patti la società chiese di accertare e dichiarare la validità delle 366 fatture insolute e di condannare il comune al pagamento di oltre 219 mila euro.
Il comune, rappresentato dall’avvocato Bonfiglio, eccepì l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza delle pretese, poichè mancava il requisito della sussidiarietà; le proposte contrattuali furono infatti sottoscritte da un funzionario non autorizzato e dunque Sorgenia avrebbe dovuto agire nei confronti di quest’ultimo.
Per il giudice, mancando il requisito della sussidiarietà, la richiesta di Sorgenia non può essere accolta; da qui il comune di Torrenova non dovrà pagare oltre 219 mila euro.