Ritornerà sui banchi del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ma questa volta in sede civile, il procedimento sulla revoca di un beneficio concesso ad un privato per essere stato colpito da attività estorsive. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, perché la controversia ricade nell’ambito del giudice ordinario.
Il ricorso è stato proposto contro il Ministero dell’Interno, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura e la Prefettura di Messina.
Un privato, rappresentato dagli avvocati Giuseppe Lo Presti e Antonio Sottile, aveva presentato ricorso al Tar di Catania, chiedendo l’annullamento del decreto adottato il 25 febbraio 2022, con cui il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura aveva revocato il beneficio concesso ai sensi della legge relativa al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.
Con decreto del 27 agosto 2002, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura aveva concesso un contributo di oltre 34 mila euro, ritenendo che sussistessero i presupposti previsti dalla legge.
La revoca fu motivata dal fatto che il processo penale che fu alla base dell’istanza e all’erogazione del beneficio si è concluso n primo grado al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ed in secondo grado alla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, sentenza che fu confermata anche dalla Cassazione.
Da qui l’iniziativa al Tar anche con ricorso per motivi aggiunti, impugnando la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione intimò il pagamento dell’importo di circa 35 mila euro.
Il Ministero dell’Interno, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, il comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura e la Prefettura di Messina, ribadirono l’infondatezza del ricorso nel merito.
Per i giudici del Tar e secondo orientamento della Cassazione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria, innanzi alla quale la domanda del privato potrà essere riproposta.