Il comune di Falcone dovrà risarcire il danno per l’occupazione illegittima di un immobile. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, nel ricorso prospettato da due privati, rappresentati dall’avvocato Pasqualina Fossari.
I due, che sono proprietari di un immobile nella frazione Belvedere, avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza del 13 luglio 1995 sull’occupazione d’urgenza e dell’ordinanza successiva con cui si dispose l’espropriazione e la definitiva occupazione dell’immobile per ragioni di pubblica utilità; infine, nelle conclusioni, il risarcimento del danno subìto a seguito dell’occupazione illegittima del fondo ad opera del comune.
Nel 2006 il Tar dispose l’annullamento solo dell’ordinanza del 1995, mentre dichiarò inammissibile per genericità la domanda risarcitoria.
I privati, a questo punto, si attivarono per ottenere il risarcimento davanti al giudice ordinario, che, nel 2017, dichiarò in primo grado il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La sentenza fu impugnata dai privati davanti alla Corte d’Appello di Messina, ritenendo che la vicenda non fosse altro che un classico caso di occupazione illegittima che li legittimava a chiedere il risarcimento davanti al giudice ordinario. Lo scorso anno, la Corte rigettò l’appello, ritenendo che la giurisdizione spettasse sempre al giudice amministrativo.
Da qui il ricorso al Tar che ha rilevato come l’annullamento disposto nel 2006 dal giudice amministrativo di primo grado si riferisse solo all’ordinanza del 13 luglio 1995 relativa all’occupazione d’urgenza e nulla sulla successiva ordinanza di esproprio. Il Tar aveva poi respinto la domanda risarcitoria, in quanto inammissibile per genericità, ma la pronuncia di inammissibilità non impediva la riproposizione della domanda.
Da qui, per i giudici, la richiesta di risarcimento del danno deve essere parzialmente accolta, vista l’illegittimità dell’occupazione per il periodo che va dal verbale di immissione in possesso all’esproprio; il comune entro 90 giorni dovrà ora comunicare ai ricorrenti l’entità della somma da pagare.