venerdì, Novembre 22, 2024

Presidio antincendio su A/18 e A/20, le decisioni del Tar sulle gare

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Un ricorso rigettato e due accolti. Questo i verdetti dei giudici della quinta sezione del Tar di Catania sul provvedimento con cui fu disposta l’aggiudicazione per l’A/18 e l’A/20 dell’appalto per i lotti 1 e 2 del servizio di presidio antincendio.

Con il primo ricorso il consorzio stabile “Evolve”, rappresentato dall’avvocato Lodovico Visone, presentò ricorso contro il Cas, rappresentato dall’avvocato Carmela Fachile e nei confronti di “Elisicilia srl”, rappresentata dagli avvocati Carmela Marino, Luigi Borgia e Michele Dell’Arte e “Gsa – Gruppo Servizi Associati spa”, rappresentato dagli avvocati Paolo Caruso e Luca Mazzeo.

Era stato chiesto l’annullamento del decreto del Cas di aggiudicazione del lotto 2 della gara per l’affidamento del servizio di presidio antincendio lungo le tratte in esercizio delle autostrade siciliane A/18 ed A/20, per un periodo di dodici mesi. Importo a base d’asta circa 4 milioni di euro.

Il consorzio Evolve era il gestore uscente, in raggruppamento temporaneo con altro operatore, classificatosi terzo in graduatoria, impugnò l’aggiudicazione ad “Elisicilia srl”, classificatasi prima e Gsa si classificò secondo. In questo ricorso il Tar ha deciso per il rigetto e dunque è rimasta immutata la graduatoria.

Completamente diverse le decisioni per gli altri due ricorsi, proposti da G.S.A. per chiedere l’annullamento del decreto con cui il Cas dispose a favore di Elisicilia l’aggiudicazione del lotto 1 dello stesso servizio di presidio antincendio, sempre per l’A18 e l’A/20, per un anno per l’importo, al netto del ribasso percentuale di oltre il 49%, di oltre 4.700.000,00 euro.

Gsa si era classificata seconda per il lotto 1 ed Elisicilia prima. Per Il Tar gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati con conseguente riarticolazione della graduatoria, al cui esito, G.S.A. s.r.l. deve essere riconosciuta quale prima classificata e, come tale, sulla scorta della domanda di risarcimento dei danni in forma specifica formulata nel ricorso, dichiarata aggiudicataria del primo lotto dell’appalto di servizi in esame con condanna alle spese per il Cas.

Analoga decisione è stata adottata per il secondo ricorso proposto sempre da  G.S.A.

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