Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha prorogato il termine di espletamento delle operazioni di verificazione di ulteriori 90 giorni. Questo in sintesi il contenuto dell’ordinanza firmata il 26 giugno scorso, riguardante il contraddittorio elettorale per l’Ars tra Luigi Genovese e Giuseppe Laccoto.
Genovese, rappresentato dall’avvocato Marcello Scurria, con il suo ricorso, è opposto alla Regione Siciliana, formalizzato nei confronti di Giuseppe Laccoto, rappresentato dagli avvocati Natale Bonfiglio, Massimo Luciani e Piermassimo Chirulli. Ha chiesto la riforma della sentenza del Tar di Palermo del 7 marzo 2023, con la quale, nel contesto delle elezioni regionali del 2022, era stato ribadito di correggere il risultato elettorale della lista n. 13 “Prima L’Italia Lega Salvini Premier” e della lista n. 17 “Noi per la Sicilia Popolari e Autonomisti” e che venisse proclamato eletto al posto di Giuseppe Laccoto. Il Tar dichiarò inammissibile il ricorso principale ed improcedibile il ricorso incidentale.
La questione ora è al vaglio del Cga ed entrambe le parti hanno chiesto di individuare in modo specifico l’entità dei voti che sono stati attribuiti. Iniziate le operazioni di verificazione, com’è scritto nell’ordinanza, il confronto dei dati elettorali deve essere condotto sulla base delle tabelle di scrutinio custodite presso l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Messina.
All’esito delle operazioni, prosegue l’ordinanza, i relativi esiti dovranno essere confrontati con il numero complessivo di voti riportato da ciascuna lista secondo quanto risultante presso l’Ufficio Centrale Elettorale Regionale, verificarne l’eventuale coerenza, incongruenza o mera erroneità materiale di trasmissione del dato complessivo. In caso di discrasia o di mancata sovrapponibilità dei dati numerici di voto, risultanti all’esito dell’operazione di verifica, l’organo verificatore individuerà la ragione della mancata coincidenza dei dati, limitandosi a indicarne soltanto le ragioni in caso di persistente incoerenza, in ogni caso escluso un obbligo di verifica delle schede.
Prospettata istanza di proroga dei termini per l’esecuzione della verificazione, ritenendola adeguatamente motivata e quindi meritevole di accoglimento nella misura di 90 giorni anziché 60 giorni, in ragione della complessità delle operazioni di verificazione, il Cga ha invitato il verificatore a proseguire le operazioni, prorogando il termine di espletamento dell’incarico di ulteriori 90 giorni.