venerdì, Novembre 22, 2024

Barcellona Pozzo di Gotto: vicenda trasporto disabili, il comune di Milazzo non deve pagare l’Aias

tribunale

Rigetto della domanda dell’Aias – Associazione Italiana Assistenza Spastici, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, con condanna alle spese. Così ha deciso il giudice civile del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Anna Smedile, riguardo al contenzioso intercorso con il comune di Milazzo.

L’Aias era rappresentata dall’avvocato Giuseppe Gitto e il comune di Milazzo dall’avvocato Natale Bonfiglio. Era stata l’Aias a citare in giudizio il comune. Nel maggio 2017, con una nota, aveva chiesto al comune di stipulare una convenzione per il trasporto al centro riabilitativo Aias di Milazzo da parte delle persone disabili residenti nel comune, ma quella nota rimase lettera morta e così fu l’associazione ad occuparsi del servizio di trasporto gratuito per un corrispettivo di oltre 152 mila euro.

Da qui l’Aias, forte di alcune norme regionali, riteneva di vantare nei confronti del comune il diritto all’espletamento della prestazione ed al conseguente pagamento. Al giudice aveva chiesto la condanna del comune al pagamento di oltre 152 mila euro.

Il comune si è costituito in giudizio e ha contestato nel merito la richiesta dell’Aias chiedendone il rigetto, perché era inesistente il rapporto tra Aias e comune, mancava il contratto in forma scritta, la determina a contrarre e l’attestazione della copertura finanziaria e dunque la prova del credito.

Il giudice, nel merito, citando la Cassazione, ha evidenziato come, per quanto sussista l’obbligo del comune ad erogare i servizi di trasporto ai disabili, deve essere specificato l’impegno di spesa e la copertura finanziaria. Dunque non sussiste l’obbligo del comune di Milazzo a pagare le rette richieste dall’Aias, mancando l’impegno di spesa.

Per il resto l’Aias ha prodotto esclusivamente prospetti trimestrali tra l’anno 2016 e il secondo trimestre dell’anno 2020, senza il visto dall’azienda sanitaria competente, che è la verifica, quale ente pubblico, sull’effettività della prestazione eseguita ai fini dell’erogazione della retta da parte del comune di residenza degli assistiti.

Pertanto non c’è la prova dell’esecuzione del servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap per il comune di Milazzo ed il criterio di come sono stati elaborati gli importi delle rette è indeterminato. In sentenza dunque il giudice ha rigettato le richieste dell’Aias con condanna alle spese.

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