I giudici della quinta sezione del Tar di Palermo hanno ritenuto legittime le valutazioni espresse dall’assessorato regionale infrastrutture e mobilità sul progetto presentato dal comune di Tusa. Da qui è stato rigettato il ricorso proposto dal centro montano, rappresentato dall’avvocato Girolamo Rubino. Il ricorso è stato presentato contro l’assessorato regionale e nei confronti dei comuni di Sinagra, Longi, Castellana Sicula, Troina e Salemi.
E’ stato chiesto l’annullamento del decreto regionale 1950 del 6 agosto 2019 relativo ad una graduatoria di interventi infrastrutturali finalizzati all’aumento dei livelli di sicurezza, al recupero dei centri storici ed alla prevenzione del rischio idrogeologico.
Il progetto presentato dal comune di Tusa – recupero e risanamento urbanistico del centro storico – era stato inserito nella graduatoria di merito con 39 punti per la linea di finanziamento “A”. Erano state due le linee programmate dalla Regione: la “A” destinataria del 70% del finanziamento stanziato e la “B” destinataria del 30% delle risorse disponibili.
Il comune di Tusa chiese di essere inserito nella linea “B”, mentre la Regione lo inserì nella linea “A”.
All’esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2020, i giudici hanno respinto l’istanza di misura cautelare e lo stesso ha fatto il Cga.
La Regione ha ribadito come il comune, dopo la pubblicazione degli elenchi degli interventi ammissibili, non abbia formulato osservazioni sul fatto che l’intervento sarebbe stato inserito nella linea di intervento A, ritenendo comunque più corretta questa indicazione.
Infatti gli interventi rientranti nella linea B1 avrebbero dovuto essere finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico delle aree classificate almeno R3, ma dall’esame dello stralcio Pai trasmesso dal comune è emersa la presenza di una limitata area classificata come R4 che, sebbene indicata come all’interno del centro storico, in base agli atti allegati al progetto, è stata ritenuta al di fuori di detta area.
Sussiste poi un difetto di correlazione tra le opere previste in progetto ed il rischio idrogeologico nell’area R4, dovuto alla dislocazione delle due aree in località differenti all’interno dell’area comunale. Da qui il Tar ha giudicato il ricorso infondato, rigettandolo.