Il sindaco può utilizzare il potere di requisizione per assegnare alloggi a cittadini in difficoltà solo in presenza di specifici presupposti di urgenza e necessità pubblica, per esigenze dal carattere strettamente temporaneo e straordinario, per esempio eventi meteo eccezionali, tipo alluvioni e nell’impellente necessità di tutelare la collettività, agendo nelle vesti di ufficiale del Governo e non in qualità di rappresentante del comune. Questo potere non può essere utilizzato per la gestione di ordinarie politiche abitative, che devono invece seguire le procedure standard previste per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Sulla base di questi principi i giudici della terza sezione del Tar di Catania hanno accolto due ricorsi presentati dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina. L’ente, rappresentato dall’avvocato Guglielmo Pluchino, era opposto al comune di Castell’Umberto, rappresentato dall’avvocato Salvatore Librizzi; era stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza del sindaco del centro montano del 7 maggio 2024, con cui fu disposta la requisizione e successiva assegnazione di due alloggi popolari.
Il comune ha sottolineato come l’iniziativa processuale dell’istituto fosse in contrasto col comportamento tenuto in sede amministrativa, avendo concordato col comune le modalità di gestione della vicenda come emergerebbe dalla nota dello Iacp del 2 maggio 2024.
Per il Tar invece il ricorso è fondato. In una sentenza del 2010 della Cassazione, è stato evidenziato come il potere di requisizione esercitato dal sindaco per dare alloggio a nuclei familiari senza tetto non possa essere inquadrato nell’ambito della funzione istituzionale del comune di assicurare il diritto all’abitazione, ma ricondotto ai poteri attribuiti al sindaco come ufficiale del Governo.
Pertanto il potere di requisizione non può essere utilizzato per assegnare un alloggio popolare a un cittadino in difficoltà, perché questa attività rientra nelle funzioni istituzionali del comune.
Questo principio è stato confermato anche da un’altra sentenza della Cassazione del 2017 e del Tar di Napoli del 2023. Nei casi in oggetto mancano i presupposti di urgenza e necessità pubblica. In conclusione il Tar di Catania ha accolto il ricorso dello Iacp e decretato l’annullamento dell’ordinanza del 7 maggio scorso disposta dal sindaco di Castell’Umberto.