L’assenza di pubblicità e la mancata individuazione di un sito alternativo nel territorio di Terme Vigliatore. Per questi motivi i giudici della prima sezione del Tar di Catania hanno rigettato il ricorso di Inwit spa, rappresentata dall’avvocato Edoardo Giardino, presentato contro il comune di Terme Vigliatore, rappresentato dall’avvocato Francesco Puliafito, istituzioni regionali e nazionali e con l’intervento di alcuni cittadini termensi, rappresentati dagli avvocati Alberto Barbera e Giuseppe Sottile.
La vicenda inizia il 28 giugno 2022 quando il raggruppamento temporaneo di imprese Inwit Tim e Vodafone fu indicato quale aggiudicatario del lotto 2 – Liguria, Sicilia e Toscana – che avrebbe dovuto realizzare nuove infrastrutture di rete per servizi e siti radiomobili 5G. Tra i territori scelti fu ricompreso quello di Terme Vigliatore; proprio sul sito della frazione San Biagio, Inwit, il 5 dicembre 2023, presentò istanza per realizzare il suo progetto con il parere positivo dell’Arpa Sicilia e del Genio Civile.
Il comune, con ordinanze sindacali del 23 aprile e del 22 maggio 2024, dispose la sospensione dei lavori ed il 5 luglio successivo la revoca in autotutela. Poi, con delibera di giunta comunale dell’8 maggio e del consiglio comunale del 21 giugno 2024, fu approvato il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, che furono contestati da Inwit al Tar.
I giudici amministrativi, includendo nel processo solo il dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui risorse sono state destinate, con il Pnrr, a realizzare le reti mobili 5G, hanno ritenuto il ricorso infondato.
L’amministrazione termense ha posto a base del provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento implicito di assenso sull’istanza del 5 dicembre 2023, tra gli altri, i motivi su mancanza della pubblicità, sul fatto che il piano paesaggistico avesse inserito la frazione di San Biagio tra le aree di interesse archeologico e infine sull’omessa dimostrazione della assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete o l’efficace copertura di un’area, vagliando l’esistenza di siti alternativi.
Da qui il ricorso di Inwit è stato rigettato.