Non cambia la graduatoria definitiva delle domande presentate dai Gruppi di Azione Locale della Pesca. Così hanno deciso i giudici della quinta sezione del Tar di Palermo, confermando, tra gli altri, il sesto posto del Gac Golfo di Patti, che, per un progetto di 3.020.000.000, euro, con una quota privata di 20 mila euro, potrà ottenere importi per 2.400.000,00 e 600 mila euro rispettivamente per contributo e spese di gestione.
E’ stato il Gac Isole di Sicilia a rivolgersi al Tar, rappresentato dall’avvocato Pasquale Perrone, opponendosi all’assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea e presentando ricorso anche nei confronti del Gac Golfo di Patti, rappresentato dall’avvocato Maria Catena Spurio Rasizzi e del Gal della Pesca del Sud Est Sicilia, rappresentato dall’avvocato Guido Ottaviano.
Era stato chiesto tra gli altri l’annullamento del decreto regionale del 19 dicembre 2023 con cui fu approvata la graduatoria definitiva delle domande ammissibili su progetti utili a promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura. Al progetto del Gac Isole di Sicilia era stato attribuito il punteggio complessivo di 455,00 punti, collocato in ultima posizione, ritenuta ammissibile ma non finanziabile. Di contro si erano costituiti in giudizio l’assessorato regionale ed in qualità di controinteressati il G.A.C Golfo di Patti, che ha anche proposto ricorso incidentale e il G.A.L. della Pesca del Sud est Sicilia.
Nel merito i giudici hanno ribadito che il ricorso è inammissibile e infondato, sia perché le valutazioni dei progetti sono apparse in linea con le finalità dell’avviso regionale, quanto anche perchè la commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica.
E poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale del G.A.C. Golfo di Patti, di conseguenza, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In conclusione il Tar ha rigettato il ricorso principale, ha azzerato il ricorso incidentale con condanna alla spese a favore dell’assessorato regionale, del G.A.C. Golfo di Patti e del G.A.L. della Pesca del Sud est Sicilia.