Non cambia l’aggiudicazione della procedura aperta indetta dal comune di Terme Vigliatore per l’individuazione di un soggetto attuatore del servizio di accoglienza e integrazione nell’ambito dei progetti della rete Sai per il triennio 2024 – 2026. Così hanno deciso i giudici della quinta sezione del Tar di Catania.
Ha presentato ricorso la cooperativa “Azione Sociale S.C.S.”, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Riolo, contro il comune di Terme Vigliatore e nei confronti della stazione appaltante Confservizi Lazio e la cooperativa sociale “Badia Vecchia”, rappresentata dall’avvocato Massimiliano Cassibba.
“Azione Sociale S.C.S.” ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità dell’offerta tecnica, provvedimento con cui fu esclusa dalla gara. Per la cooperativa ricorrente l’esclusione sarebbe stata motivata unicamente dall’impossibilità di aprire una cartella zippata della propria offerta tecnica.
Il Tar prima ha rigettato la richiesta di sospensiva e poi nel merito ha giudicato il ricorso infondato, ritenendo che sia stata corretta la procedura adottata per l’esecuzione della gara.
Com’è scritto in sentenza e secondo giurisprudenza, è compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne l’integrità e la leggibilità; da qui l’illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità del concorrente e non può ipotizzarsi qui l’applicabilità della disciplina del soccorso istruttorio.
Nel caso in oggetto l’esclusione della cooperativa ricorrente dalla procedura di gara non presenta profili di illegittimità, l’offerta doveva essere esclusa.
La commissione di gara effettuò anche svariati tentativi con alcuni software dimostrando di aver tenuto un comportamento corretto e protettivo degli interessi della cooperativa; quest’ultima, per avvalorare la propria tesi difensiva, avrebbe dovuto produrre una perizia tecnico-informatica per dimostrare quanto è accaduto. Ricorso respinto.