Revocato il decreto ingiuntivo, perché il contratto è nullo. Per questo ed altri motivi il comune di San Fratello non dovrà pagare oltre 160 mila euro all’Eas per fatture riferite al contratto di somministrazione di acqua. Così ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Patti Serena Andaloro.
Il comune di San Fratello, rappresentato dall’avvocato Antonio Savio, si era opposto al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti il 10 gennaio 2024 e alle richieste dell’Eas, rappresentata dall’avvocato Marco Bellanti.
Al comune era stato ingiunto il pagamento a favore dell’Eas di oltre 160 mila euro per il pagamento delle fatture allegate derivanti dal contratto di somministrazione di acqua.
L’avvocato Savio ha eccepito in via preliminare l’inesistenza o l’infondatezza del credito, mancando il contratto in forma scritta e anche la prescrizione quinquennale del diritto di credito.
Il legale dell’Eas ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto delle richieste del comune e la conferma del decreto ingiuntivo; infine in via subordinata la condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di ingiustificato arricchimento.
Rigettata l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, il giudice ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di nullità del contratto. Nel caso in oggetto, per il giudice, la documentazione prodotta dall’Eas non integra il requisito della forma scritta richiesta per i contratti con gli enti pubblici.
Il legale del comune poi aveva eccepito l’illegittimità del decreto ingiuntivo anche per mancanza dell’impegno di spesa e anche in questo caso l’Eas, per il giudice, non ha prodotto alcun documento sull’impegno di spesa sulle prestazioni per cui è causa.
Ecco perché anche questa eccezione proposta dal legale del comune è stata ritenuta fondata e merita di essere accolta, dichiarando la nullità della convenzione tra il comune di San Fratello e Eas.
Il giudice ha valutato poi infondata la richiesta di condanna del comune al pagamento del debito anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
In conclusione il giudice monocratico del Tribunale di Patti Serena Andaloro ha revocato il decreto ingiuntivo, ha dichiarato la nullità del contratto di somministrazione tra il comune di San Fratello ed Eas per mancanza di accordo scritto ed impegno di spesa, ha in avanti rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento chiesta dall’Eas, che dovrà pagare le spese di lite al comune di San Fratello.