martedì, Aprile 29, 2025

Comune di Patti: “Procedura illegittima!” Il Tar ha accolto il ricorso di quattro cittadini

patti

Il comune di Patti non può far ricorso a procedure atipiche di recupero dei propri crediti. Questo hanno stabilito i giudici della seconda sezione del Tar di Catania.

Il comune non poteva adottare la compensazione d’ufficio tra i crediti vantati dai privati, supportati peraltro da una sentenza passata in giudicato e della quale si chiedeva l’esecuzione proprio al Tar ed i debiti presunti che il comune vantava nei loro confronti non risultanti da alcun atto formale. Dunque la procedura adottata dal comune è illegittima.

Questi i principi evidenziati dal Tar in un processo in cui sono stati contrapposti quattro cittadini pattesi, rappresentati dall’avvocato Michele Mondello ed il comune di Patti. In contraddittorio la richiesta di esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa l’1 aprile 2019 dal Tribunale di Patti.

Il ricorso è stato presentato nel giugno 2020, quando, nelle more del giudizio, il comune di Patti aveva approvato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. Da qui la sospensione del procedimento e la sua riattivazione quando nel gennaio 2025 si diede l’ok al piano di riequilibrio finanziario.

Nel febbraio successivo il comune adottò una compensazione tra i crediti vantati dai cittadini ricorrenti e presunti debiti che gli stessi avrebbero avuto nei confronti del comune, ma questa compensazione, ha scritto il Tar, non si fonda su atti formali di accertamento del debito e appare, comunque, illegittima la procedura seguita dall’amministrazione, applicando l’art. 27 del regolamento generale delle entrate comunali.

Per il Tar c’è una differenza sostanziale tra il credito vantato dai ricorrenti, sorretto da una sentenza passata in giudicato ed il credito vantato dal comune, non risultante da alcun atto formale. Qui il Tar non può sindacare sulla compensazione, ne questa può essere opposta dal comune, perché il caso riguarda l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

Alla luce di tutto questo il Tar ha disposto la parziale cessazione della materia del contendere per quanto già è stato pagato e per il residuo ha accolto il ricorso dei quattro cittadini. Il comune ora dovrà, entro 30 giorni, dare esecuzione alla sentenza del tribunale di Patti e dovrà pagare le spese di giudizio.

Per il resto, nel caso di ulteriore inadempienza, il segretario generale del comune di Patti è stato nominato commissario “ad acta” affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di 90 giorni.

Facebook
WhatsApp
X