sabato, Novembre 23, 2024

Tortorici, rigettato il ricorso al Tar sul rimborso alla Regione di anticipazioni di cassa

E’ stato rigettato il ricorso al Tar di Palermo presentato dal comune di Tortorici, che aveva chiesto l’annullamento del piano di rimborso decennale delle anticipazioni di cassa.

Si trattava di somme che il sindaco aveva chiesto ed ottenuto dalla Ragioneria Generale della Regione negli anni 2009 e 2010; si trattava complessivamente di 2.800.000,00 euro. Una parte di queste somme sono state recuperate dalla Regione. Il comune montano, dal canto suo, dichiarò il dissesto finanziario con deliberazione consiliare 47 del 7 ottobre 2016 e chiese l’annullamento in autotutela del decreto di approvazione del piano di rimborso, chiedendo che queste somme potessero essere inserite in quelle che doveva gestire la commissione straordinaria di liquidazione. La Regione disse no ed il comune, rappresentato dagli avvocati Antonella Piscitello e Vito Patanella presentò ricorso al Tar di Palermo. Si costituirono in giudizio sia la Regione e anche la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Tortorici, rappresentata dall’avvocato Valentina Prudente ed entrambi chiesero il rigetto del ricorso del comune montano. Il comune di Tortorici ha sostenuto che le anticipazioni di cassa furono richieste non dal consiglio comunale, ma dal sindaco, organo a cui non competeva richiederle. Per il Tar, però, questa incompetenza del sindaco si sarebbe dovuta fatta valere tempestivamente, al momento quantomeno della conoscenza degli atti di erogazione; a suo tempo, il comune non obiettò nulla. Il Tar non ha accolto nemmeno la richiesta di far rientrare queste somme nella gestione dell’organo straordinario di liquidazione; per la loro natura, ha scritto il Tar in sentenza, non possono far parte della massa passiva. Per tutti questi motivi, il ricorso è stato rigettato ed il comune dovrà pagare anche le spese di giudizio. Il comune ha già preannunciato appello al Cga, ha evidenziato inoltre che c’era un precedente del Cga a suo favore, così come c’erano altri precedenti favorevoli di alcuni comuni dove aveva deliberato solo il sindaco e non il consiglio comunale.

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