Dovrà essere il giudice ordinario a regolare le controversie sorte tra il comune di Gioiosa Marea e l’assessorato regionale al lavoro. Così hanno stabilito i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, chiamati a deliberare su due vicende.
La prima riguarda l’annullamento del decreto regionale 43 del 13 marzo 1997, con il quale si dispose il recupero di 150 milioni di lire, somma accreditata per la gestione di un cantiere di lavoro; in avanti del decreto 12 del 31 maggio 2001 con il quale si contestò l’addebito ed il recupero a carico del comune di oltre 126 mila euro. La seconda si riferisce all’annullamento del decreto regionale 46 del 14 marzo 1997, con il quale è stato disposto l’addebito ed il recupero della somma di oltre 25 milioni di lire, anticipata per la gestione di un altro cantiere di lavoro. Il comune è stato rappresentato dall’avvocato Salvatore Librizzi. Per quel che riguarda la prima vicenda, fu effettuata un’ispezione sui luoghi e dopo che il funzionario incaricato chiese chiarimenti, il comune diede riscontro. In avanti però fu disposta la revoca del cantiere e il recupero della somma di 150 milioni di lire ed il comune presentò ricorso; il Tar lo ha giudicato inammissibile per carenza di giurisdizione, dato che la questione ha per oggetto contestazioni che investono la fase di esecuzione delle opere e comunque del rapporto tra Comune e Regione; con la nota del 25 maggio 1996, il funzionario dell’assessorato contestò “irregorarità” sui muri di sostegno, sulle opere per la raccolta ed il deflusso delle acque piovane, sulla pavimentazione e la larghezza della strada. Anche per l’altro decreto la revoca del finanziamento è stata determinata anch’essa in un momento successivo all’erogazione delle somme.